Art. 170

Ulteriori definizioni per la componente «sviluppo rurale»

In vigore dal 12 giu 2007
Ulteriori definizioni per la componente «sviluppo rurale» Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni di cui all', si intende per: 1. «norme comunitarie»: le norme stabilite dalla Commissione nel campo della protezione ambientale, della sanità pubblica, della salute delle piante e degli animali, del benessere degli animali e della sicurezza sul lavoro; 2. «zone montane»: le zone di cui all', paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 1698/2005 (14); 3. «giovane agricoltore»: un agricoltore che non ha compiuto 40 anni al momento in cui viene adottata la decisione sulla concessione del sostegno e che possiede conoscenze e competenze professionali adeguate.
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Ulteriori definizioni per la componente «sviluppo rurale» (Art. 170 Regolamento (UE) 2007/718) — Testo vigente | Portale Normativo