Art. 75

Strutture e autorità in caso di gestione decentrata

In vigore dal 12 giu 2007
Strutture e autorità in caso di gestione decentrata 1.   Laddove, in caso di gestione decentrata e in conformità con l', paragrafo 2, lettera b), il coordinatore nazionale IPA esercita la propria responsabilità in relazione alla programmazione della presente componente a livello nazionale, egli esegue le seguenti funzioni: a) curare la preparazione delle proposte di progetto secondo quanto indicato all', b) elaborare e presentare alla Commissione le schede di progetto indicate all', c) controllare l'esecuzione tecnica dei programmi nazionali. 2.   In conformità con l', la struttura operativa consiste in una o più agenzie esecutive, istituite nell'ambito dell'amministrazione nazionale del paese beneficiario o poste sotto il suo diretto controllo. Dopo aver consultato il coordinatore nazionale IPA, l'ordinatore nazionale designa gli ordinatori dei programmi incaricati di guidare le agenzie esecutive. Gli ordinatori dei programmi sono funzionari della pubblica amministrazione del paese beneficiario. Essi sono responsabili delle attività svolte dalle agenzie esecutive in conformità con l'. 3.   Gli ordinatori dei programmi designano i funzionari all'interno dell'amministrazione nazionale come alti responsabili del programma. Questi ultimi eseguono le seguenti funzioni sotto la responsabilità generale dell'ordinatore del programma in questione: a) curare l'aspetto tecnico delle operazioni all'interno dei ministeri competenti; b) assistere gli ordinatori dei programmi nella efficace e tempestiva preparazione e attuazione delle operazioni a livello tecnico; c) eseguire il coordinamento all'interno dei singoli assi prioritari stabiliti nella proposta di progetto del paese beneficiario.
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Strutture e autorità in caso di gestione decentrata (Art. 75 Regolamento (UE) 2007/718) — Testo vigente | Portale Normativo