Art. 73

Principi generali

In vigore dal 12 giu 2007
Principi generali 1.   L'assistenza nell'ambito di questa componente viene concessa attraverso una gestione centralizzata, decentrata o congiunta, in conformità con l' del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002. 2.   L'obiettivo è attuare la gestione decentrata nel caso dei programmi nazionali. 3.   I programmi regionali e orizzontali vengono attuati dalla Commissione su base centralizzata o mediante una gestione congiunta insieme alle organizzazioni internazionali secondo quanto definito dall', lettera d), del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.
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