Art. 73
Principi generali
In vigore dal 12 giu 2007
Principi generali
1. L'assistenza nell'ambito di questa componente viene concessa attraverso una gestione centralizzata, decentrata o congiunta, in conformità con l' del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.
2. L'obiettivo è attuare la gestione decentrata nel caso dei programmi nazionali.
3. I programmi regionali e orizzontali vengono attuati dalla Commissione su base centralizzata o mediante una gestione congiunta insieme alle organizzazioni internazionali secondo quanto definito dall', lettera d), del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.
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