Art. 71

Partecipazione alle agenzie comunitarie nel quadro dei programmi nazionali

In vigore dal 12 giu 2007
Partecipazione alle agenzie comunitarie nel quadro dei programmi nazionali 1.   Può essere concessa un'assistenza per promuovere la partecipazione dei paesi beneficiari alle agenzie comunitarie. La partecipazione viene stabilita nei programmi nazionali. 2.   I paesi candidati sono invitati a partecipare su base ad hoc ai lavori delle varie agenzie comunitarie. Il costo della loro partecipazione può essere finanziato attraverso l'assistenza fornita nell'ambito del regolamento IPA con metodi analoghi a quelli applicabili alla partecipazione ai programmi comunitari.
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Partecipazione alle agenzie comunitarie nel quadro dei programmi nazionali (Art. 71 Regolamento (UE) 2007/718) — Testo vigente | Portale Normativo