Art. 70
Partecipazione ai programmi comunitari nel quadro dei programmi nazionali
In vigore dal 12 giu 2007
Partecipazione ai programmi comunitari nel quadro dei programmi nazionali
1. Può essere concessa un'assistenza per promuovere la partecipazione dei paesi beneficiari ai programmi comunitari. La partecipazione viene stabilita nei programmi nazionali.
2. I fondi complessivi forniti sotto forma di sostegno comunitario per la partecipazione ai programmi comunitari non superano il limite stabilito nel programma nazionale.
3. La partecipazione dei paesi beneficiari ai programmi comunitari segue le clausole e le condizioni specifiche stabilite per ciascun programma nel memorandum d'intesa concluso tra la Commissione e il paese beneficiario, in conformità con gli accordi che stabiliscono i principi generali per la partecipazione dei paesi beneficiari ai programmi comunitari. Essa implica delle disposizioni riguardanti l'importo complessivo del contributo del paese beneficiario e l'importo finanziato dall'assistenza nell'ambito del regolamento IPA.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2007:718:oj#art-70