Art. 69

Programmi nazionali

In vigore dal 12 giu 2007
Programmi nazionali 1.   Ogni anno la Commissione adotta programmi nazionali sulla base delle proposte di progetto presentate dal paese beneficiario, che tengono conto dei principi e delle priorità che figurano nei documenti indicativi di pianificazione pluriennale di cui all'. 2.   Le proposte di progetto elencano in particolare gli assi prioritari nel paese beneficiario in questione, che possono includere i settori di assistenza di cui all'. Le parti interessate vengono consultate in sede di elaborazione delle proposte di progetto. 3.   Ogni anno, in seguito alle discussioni tra la Commissione e il paese beneficiario riguardanti le proposte di progetto, il paese beneficiario presenta alla Commissione delle schede di progetto. Tali schede indicano chiaramente gli assi prioritari, le previste operazioni e i metodi di attuazione selezionati. La Commissione prepara le proposte di finanziamento in vista delle schede di progetto. 4.   Le proposte di finanziamento vengono adottate mediante una decisione di finanziamento, in conformità con l'. 5.   La Commissione e il paese beneficiario concludono un accordo di finanziamento, conformemente all'.
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