Art. 67
Intensità degli aiuti e tasso di contributo comunitario
In vigore dal 12 giu 2007
Intensità degli aiuti e tasso di contributo comunitario
1. Ai fini della presente componente, le spese ammissibili di cui all', paragrafo 1, si basano sulla spesa pubblica, nel caso della gestione decentrata, e sulla spesa totale, nel caso della gestione centralizzata e congiunta.
2. Nel caso della gestione decentrata, oltre alle norme generali di cui agli , il presente paragrafo si applica all'assistenza fornita nell'ambito di questa componente.
Nel caso delle sovvenzioni, potrebbe essere chiesto ai beneficiari finali di contribuire ai costi ammissibili dell'operazione. Nel caso delle operazioni di investimento, il contributo comunitario non supera il 75 % della spesa pubblica, mentre il restante 25 % viene fornito dal paese beneficiario attraverso fondi pubblici. In casi eccezionali e debitamente giustificati, il contributo comunitario può tuttavia superare il 75 % della spesa pubblica.
Le attività di sviluppo istituzionale richiedono un certo livello di cofinanziamento da parte del beneficiario finale e/o la fornitura di fondi pubblici nel paese beneficiario. In casi debitamente giustificati, le attività di sviluppo istituzionale possono tuttavia essere finanziate fino al 100 % attraverso i fondi comunitari.
L'assistenza fornita attraverso le misure di cooperazione amministrativa di cui all', paragrafo 1, lettera a), può essere finanziata al 100 % attraverso i fondi comunitari.
3. In caso di gestione centralizzata o congiunta, la Commissione decide il tasso di contributo comunitario, che può rappresentare il 100 % della spesa ammissibile.
Storico versioni
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