Art. 66
Ammissibilità delle spese
In vigore dal 12 giu 2007
Ammissibilità delle spese
1. Le spese nell'ambito di questa componente sono ammissibili se sono state sostenute dopo la firma degli appalti, dei contratti e delle sovvenzioni, ad eccezione dei casi esplicitamente previsti dal regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.
2. Ferme restando le norme di cui all', paragrafo 3, non sono ammissibili le seguenti spese:
a)
tutti i costi di leasing;
b)
i costi di ammortamento.
3. In deroga all', paragrafo 3, viene deciso caso per caso se le seguenti spese siano ammissibili:
a)
i costi di funzionamento, ivi compresi i costi di affitto, riguardanti esclusivamente il periodo di cofinanziamento dell'operazione;
b)
le imposte sul valore aggiunto, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
i)
le imposte sul valore aggiunto non sono recuperabili in alcun modo;
ii)
viene stabilito che sono a carico del beneficiario finale e
iii)
sono chiaramente identificate nella proposta di progetto.
Storico versioni
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