Art. 76
Accreditamento della struttura operativa e conferimento dei poteri di gestione
In vigore dal 12 giu 2007
Accreditamento della struttura operativa e conferimento dei poteri di gestione
1. Laddove i fondi comunitari sono stati gestiti dagli organismi nazionali esistenti nei paesi beneficiari nel quadro del regolamento (CEE) n. 3906/89 o del regolamento (CE) n. 2500/2001 prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, tali organismi (di seguito «gli organismi nazionali esistenti») gestiscono i fondi nell'ambito della componente «assistenza alla transizione e sviluppo istituzionale» fino all'adozione, da parte della Commissione, di una decisione sul conferimento dei poteri di gestione.
2. Gli organismi nazionali esistenti non possono in nessun caso gestire i fondi nell'ambito della componente «assistenza alla transizione e sviluppo istituzionale» senza che siano stati conferiti loro i poteri di gestione nell'ambito del presente regolamento per oltre un anno dall'entrata in vigore dello stesso.
3. La Commissione decide di conferire i poteri di gestione agli organismi nazionali esistenti tenendo conto in particolare dell'elenco delle deviazioni presentato in conformità con il paragrafo 4 e della decisione adottata dall'ordinatore nazionale in conformità con il paragrafo 5.
4. L'ordinatore nazionale esegue una valutazione della struttura operativa, che comprende gli organismi nazionali esistenti, per quanto riguarda i requisiti di cui all'. In particolare, egli stila un elenco di tutti i requisiti nell'ambito del presente regolamento, secondo quanto previsto dall', che risultano non essere soddisfatti dalla struttura operativa secondo il parere formulato da un revisore esterno funzionalmente indipendente da tutti gli attori che partecipano al sistema di gestione e di controllo.
L'elenco delle deviazioni viene inviato alla Commissione al più tardi quattro mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.
5. Laddove il mancato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 4 sia considerato compatibile con l'efficiente e buon funzionamento delle strutture operative, l'ordinatore nazionale può decidere di accreditare gli organismi in questione nell'ambito del presente regolamento.
Al più tardi cinque mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, egli invia alla Commissione una decisione riguardante l'accreditamento degli organismi in questione. Tale decisione include un calendario, con obiettivi legati a scadenze, che stabilisce le misure da adottare per porre rimedio al mancato rispetto in base all'elenco di cui al paragrafo 4. Il calendario viene concordato con la Commissione.
6. Laddove il mancato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 4 non sia considerato compatibile con l'efficiente e buon funzionamento di una struttura operativa, l'ordinatore nazionale esegue l'accreditamento della struttura operativa in questione, in conformità con le disposizioni di cui all'.
7. Laddove la Commissione decidesse di conferire i poteri di gestione agli organismi nazionali esistenti nell'ambito del presente regolamento, la decisione della Commissione può imporre ulteriori condizioni alle autorità nazionali. In tal caso, essa fissa un termine per l'adempimento da parte delle autorità nazionali affinché il conferimento dei poteri di gestione mantenga la sua validità. La decisione della Commissione contiene anche l'elenco dei controlli ex ante di cui all', paragrafo 3.
8. A prescindere dalla decisione dell'ordinatore nazionale, la Commissione può decidere in ogni momento di mantenere, sospendere o revocare il conferimento dei poteri di gestione nei confronti di qualsiasi organismo.
9. In tutte le fasi, l'ordinatore nazionale garantisce che il paese beneficiario fornisca tutte le informazioni richieste della Commissione.
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