Art. 77

Principi di attuazione nel caso dei progetti di gemellaggio

In vigore dal 12 giu 2007
Principi di attuazione nel caso dei progetti di gemellaggio 1.   Vengono istituiti dei progetti di gemellaggio sotto forma di sovvenzione, in base ai quali le amministrazioni selezionate dello Stato membro concordano di fornire le competenze del settore pubblico richieste contro il rimborso delle spese a tal fine sostenute. La sovvenzione può prevedere in particolare il distacco a lungo termine di un funzionario incaricato di fornire a tempo pieno consulenze all'amministrazione del paese beneficiario in veste di consulente residente nell'ambito di un'azione di gemellaggio. La sovvenzione per il gemellaggio viene stabilita in conformità con le pertinenti disposizioni della parte I, titolo VI sulle sovvenzioni, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 e del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione. 2.   La Commissione elabora e aggiorna costantemente un manuale di gemellaggio che comprende in particolare un sistema di tassi e prezzi fissi per il rimborso delle competenze del settore pubblico fornite dalle amministrazioni selezionate dello Stato membro.
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Principi di attuazione nel caso dei progetti di gemellaggio (Art. 77 Regolamento (UE) 2007/718) — Testo vigente | Portale Normativo