Art. 78
Principi di attuazione in caso di partecipazione alle agenzie e ai programmi comunitari
In vigore dal 12 giu 2007
Principi di attuazione in caso di partecipazione alle agenzie e ai programmi comunitari
In caso di partecipazione alle agenzie e ai programmi comunitari, l'attuazione consiste nel pagamento, a favore del programma o del bilancio dell'agenzia, della parte del contributo finanziario del paese beneficiario finanziata nell'ambito del regolamento IPA. Il pagamento viene effettuato dal fondo nazionale in caso di gestione decentrata e dalla Commissione in caso di gestione centralizzata.
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