Art. 79
Pagamenti nell'ambito della gestione decentrata
In vigore dal 12 giu 2007
Pagamenti nell'ambito della gestione decentrata
1. In deroga all', paragrafo 6, quando viene raggiunta la soglia del 95 %, l'ordinatore nazionale presenta una nuova dichiarazione di spesa certificata e fornisce informazioni sugli importi recuperati al momento della richiesta di pagamento del saldo finale.
2. In linea di principio il prefinanziamento rappresenta il 50 % del contributo comunitario al programma in questione. Esso può essere pagato in quote annuali. Il tasso del 50 % può essere aumentato se l'ordinatore nazionale dimostra che il risultante importo non è sufficiente a coprire il prefinanziamento dei contratti e delle sovvenzioni firmati a livello nazionale.
3. L'importo da prefinanziare equivale alla somma del previsto importo da assegnare ogni anno e dell'importo effettivo per il quale sono stati assunti obblighi contrattuali negli anni precedenti. Ad eccezione del prefinanziamento riguardante la partecipazione alle agenzie e ai programmi comunitari, il prefinanziamento viene pagato soltanto al momento della pubblicazione della prima gara o del primo invito a presentare proposte.
4. I pagamenti per la partecipazione alle agenzie e ai programmi comunitari possono rappresentare il 100 % del contributo comunitario per tale partecipazione.
Storico versioni
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