Art. 79 · Pagamenti nell'ambito della gestione decentrata

Art. 79

Pagamenti nell'ambito della gestione decentrata

In vigore dal 12 giu 2007
Pagamenti nell'ambito della gestione decentrata 1.   In deroga all', paragrafo 6, quando viene raggiunta la soglia del 95 %, l'ordinatore nazionale presenta una nuova dichiarazione di spesa certificata e fornisce informazioni sugli importi recuperati al momento della richiesta di pagamento del saldo finale. 2.   In linea di principio il prefinanziamento rappresenta il 50 % del contributo comunitario al programma in questione. Esso può essere pagato in quote annuali. Il tasso del 50 % può essere aumentato se l'ordinatore nazionale dimostra che il risultante importo non è sufficiente a coprire il prefinanziamento dei contratti e delle sovvenzioni firmati a livello nazionale. 3.   L'importo da prefinanziare equivale alla somma del previsto importo da assegnare ogni anno e dell'importo effettivo per il quale sono stati assunti obblighi contrattuali negli anni precedenti. Ad eccezione del prefinanziamento riguardante la partecipazione alle agenzie e ai programmi comunitari, il prefinanziamento viene pagato soltanto al momento della pubblicazione della prima gara o del primo invito a presentare proposte. 4.   I pagamenti per la partecipazione alle agenzie e ai programmi comunitari possono rappresentare il 100 % del contributo comunitario per tale partecipazione.
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