Art. 25

Funzioni e responsabilità dell'ordinatore nazionale

In vigore dal 12 giu 2007
Funzioni e responsabilità dell'ordinatore nazionale 1.   Il paese beneficiario nomina un ordinatore nazionale, che è un alto funzionario del governo o della pubblica amministrazione del paese beneficiario. 2.   L'ordinatore nazionale: a) è responsabile a livello generale, in quanto capo del fondo nazionale, della gestione finanziaria dei fondi UE nel paese beneficiario; è responsabile della legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti; b) è responsabile del buon funzionamento dei sistemi di gestione e controllo nell'ambito del regolamento IPA. 3.   Ai fini del paragrafo 2, lettera a), l'ordinatore nazionale esegue in particolare le seguenti funzioni: a) garantire la regolarità e legittimità delle operazioni sottostanti; b) elaborare e trasmettere alla Commissione dichiarazioni di spesa certificate e domande di pagamento; l'ordinatore nazionale è responsabile, a livello generale, dell'accuratezza della domanda di pagamento e del trasferimento dei fondi alle strutture operative e/o ai beneficiari finali; c) verificare l'esistenza e la correttezza degli elementi di cofinanziamento; d) garantire l'identificazione e l'immediata notifica di eventuali irregolarità; e) effettuare le necessarie rettifiche finanziarie in collegamento con le irregolarità riscontrate, in base alle disposizioni di cui all'; f) fungere da punto di contatto per la trasmissione di informazioni finanziarie tra la Commissione e il paese beneficiario. 4.   Ai fini del paragrafo 2, lettera b), l'ordinatore nazionale esegue in particolare le seguenti funzioni: a) essere responsabile dell'accreditamento delle strutture operative e del controllo e della sospensione o revoca di tale accreditamento; b) garantire la presenza e il buon funzionamento dei sistemi di gestione dell'assistenza nell'ambito del regolamento IPA; c) garantire che il sistema di controllo interno riguardante la gestione dei fondi sia efficace ed efficiente; d) fornire relazioni sui sistemi di gestione e di controllo; e) garantire il funzionamento di un adeguato sistema di relazioni e di informazione; f) dare seguito ai risultati dei rapporti di audit elaborati dall'autorità di audit, in conformità con l', paragrafo 1; g) notificare senza indugio alla Commissione, trasmettendo una copia della notifica al funzionario accreditante competente, gli eventuali cambiamenti significativi riguardanti i sistemi di gestione e di controllo. 5.   In virtù delle responsabilità stabilite ai paragrafi 2, lettere a) e b), l'ordinatore nazionale redige una dichiarazione annuale di affidabilità, secondo quanto definito all'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2007:718:oj#art-25

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Funzioni e responsabilità dell'ordinatore nazionale (Art. 25 Regolamento (UE) 2007/718) — Testo vigente | Portale Normativo