Art. 25
Funzioni e responsabilità dell'ordinatore nazionale
In vigore dal 12 giu 2007
Funzioni e responsabilità dell'ordinatore nazionale
1. Il paese beneficiario nomina un ordinatore nazionale, che è un alto funzionario del governo o della pubblica amministrazione del paese beneficiario.
2. L'ordinatore nazionale:
a)
è responsabile a livello generale, in quanto capo del fondo nazionale, della gestione finanziaria dei fondi UE nel paese beneficiario; è responsabile della legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti;
b)
è responsabile del buon funzionamento dei sistemi di gestione e controllo nell'ambito del regolamento IPA.
3. Ai fini del paragrafo 2, lettera a), l'ordinatore nazionale esegue in particolare le seguenti funzioni:
a)
garantire la regolarità e legittimità delle operazioni sottostanti;
b)
elaborare e trasmettere alla Commissione dichiarazioni di spesa certificate e domande di pagamento; l'ordinatore nazionale è responsabile, a livello generale, dell'accuratezza della domanda di pagamento e del trasferimento dei fondi alle strutture operative e/o ai beneficiari finali;
c)
verificare l'esistenza e la correttezza degli elementi di cofinanziamento;
d)
garantire l'identificazione e l'immediata notifica di eventuali irregolarità;
e)
effettuare le necessarie rettifiche finanziarie in collegamento con le irregolarità riscontrate, in base alle disposizioni di cui all';
f)
fungere da punto di contatto per la trasmissione di informazioni finanziarie tra la Commissione e il paese beneficiario.
4. Ai fini del paragrafo 2, lettera b), l'ordinatore nazionale esegue in particolare le seguenti funzioni:
a)
essere responsabile dell'accreditamento delle strutture operative e del controllo e della sospensione o revoca di tale accreditamento;
b)
garantire la presenza e il buon funzionamento dei sistemi di gestione dell'assistenza nell'ambito del regolamento IPA;
c)
garantire che il sistema di controllo interno riguardante la gestione dei fondi sia efficace ed efficiente;
d)
fornire relazioni sui sistemi di gestione e di controllo;
e)
garantire il funzionamento di un adeguato sistema di relazioni e di informazione;
f)
dare seguito ai risultati dei rapporti di audit elaborati dall'autorità di audit, in conformità con l', paragrafo 1;
g)
notificare senza indugio alla Commissione, trasmettendo una copia della notifica al funzionario accreditante competente, gli eventuali cambiamenti significativi riguardanti i sistemi di gestione e di controllo.
5. In virtù delle responsabilità stabilite ai paragrafi 2, lettere a) e b), l'ordinatore nazionale redige una dichiarazione annuale di affidabilità, secondo quanto definito all'.
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