Art. 102

Designazione delle autorità

In vigore dal 12 giu 2007
Designazione delle autorità 1.   I paesi che partecipano ad un programma transfrontaliero nominano un'unica autorità di gestione, un'unica autorità di certificazione e un'unica autorità di audit; tutte e tre devono essere situate in uno degli Stati membri che partecipano al programma transfrontaliero. L'autorità di certificazione riceve i pagamenti effettuati dalla Commissione e, di norma, esegue i pagamenti a favore del beneficiario principale, in conformità con le disposizioni di cui all'. Previa consultazione con i paesi che partecipano al programma, l'autorità di gestione istituisce un segretariato tecnico congiunto. Il segretariato tecnico congiunto assiste l'autorità di gestione e il comitato congiunto di controllo di cui all' e, se del caso, l'autorità di audit e l'autorità di certificazione nell'esecuzione dei rispettivi compiti. Il segretariato tecnico congiunto può disporre di antenne distaccate in altri paesi partecipanti. 2.   L'autorità di audit responsabile del programma transfrontaliero è assistita da un gruppo di revisori comprendente un rappresentante di ciascun paese che partecipa al programma incaricato di svolgere le funzioni di cui all'. Il suddetto gruppo è istituito al massimo entro tre mesi dalla decisione di approvazione del programma transfrontaliero. Esso adotta il proprio regolamento interno. Il gruppo è presieduto dall'autorità di audit responsabile del programma transfrontaliero. I paesi partecipanti possono decidere all'unanimità di autorizzare l'autorità di audit a svolgere direttamente le funzioni previste dall' sull'intero territorio coperto dal programma senza che occorra istituire un gruppo di revisori secondo quanto stabilito al primo comma. I revisori sono indipendenti dal sistema di controllo di cui all'. 3.   Ciascun paese che partecipa al programma transfrontaliero nomina i rappresentanti che partecipano al comitato congiunto di controllo di cui all'. 4.   Laddove una o più funzioni dell'autorità di gestione o dell'autorità di certificazione sono svolte da un organismo intermedio, i relativi accordi vengono formalmente registrati per iscritto. Le disposizioni del presente regolamento riguardanti l'autorità di gestione, l'autorità di audit e l'autorità di certificazione si applicano a detto organismo intermedio.
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Designazione delle autorità (Art. 102 Regolamento (UE) 2007/718) — Testo vigente | Portale Normativo