Art. 105
Funzioni dell'autorità di audit
In vigore dal 12 giu 2007
Funzioni dell'autorità di audit
1. L'autorità di audit di un programma transfrontaliero è funzionalmente indipendente dall'autorità di gestione e dall'autorità di certificazione ed è in particolare responsabile delle seguenti azioni:
a)
garantire l'esecuzione degli audit per accertare il buon funzionamento del sistema di gestione e di controllo del programma transfrontaliero;
b)
garantire che gli audit vengano svolti sulla base di un campione di operazioni adeguato per la verifica delle spese dichiarate;
c)
entro il 31 dicembre dall'anno successivo all'adozione del programma transfrontaliero al quarto anno successivo all'ultimo impegno di bilancio:
i)
presentare alla Commissione una relazione annuale di controllo che illustra i risultati delle verifiche effettuate nel corso del precedente periodo di 12 mesi che termina il 30 giugno dell'anno in questione e segnala le carenze riscontrate nei sistemi di gestione e di controllo del programma. La prima relazione, da presentare entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'adozione del programma, copre il periodo dal 1o gennaio dell'anno di adozione al 30 giugno dell'anno successivo all'adozione del programma. Le informazioni riguardanti gli audit eseguiti dopo il 1o luglio del quarto anno successivo all'ultimo impegno di bilancio sono incluse nella relazione finale di controllo che accompagna la dichiarazione di chiusura di cui alla lettera d) del presente paragrafo. La relazione si basa sugli audit del sistema e sugli audit delle operazioni eseguiti secondo le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo;
ii)
formulare un parere, in base ai controlli e agli audit eseguiti sotto la propria responsabilità, in merito al buon funzionamento del sistema di gestione e di controllo, indicando se questo fornisce ragionevoli garanzie circa la correttezza delle dichiarazioni di spesa presentate alla Commissione e quindi circa la legittimità e regolarità delle transazioni soggiacenti.
Nel caso in cui un sistema comune si applichi a diversi programmi transfrontalieri IPA, le informazioni di cui al punto i) possono essere raggruppate in un'unica relazione e il parere e la dichiarazione di cui ai punti ii) e iii) possono riguardare tutti i programmi transfrontalieri in questione;
d)
presentare alla Commissione, al più tardi entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'ultimo impegno di bilancio, una dichiarazione di chiusura che valuti la validità della domanda di pagamento del saldo finale e la legittimità e regolarità delle transazioni soggiacenti coperte dalla dichiarazione finale di spesa, accompagnata da un rapporto di controllo finale. La dichiarazione di chiusura si basa sul lavoro di audit svolto dall'autorità di audit o sotto la sua responsabilità.
2. L'autorità di audit assicura che il lavoro di audit tenga conto delle norme in materia di audit riconosciute a livello internazionale.
3. Qualora i controlli e le attività di audit di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), vengano effettuati da un organismo diverso dall'autorità di audit, quest'ultima si accerta che esso disponga dell'indipendenza funzionale necessaria.
4. Qualora le carenze nei sistemi di gestione o di controllo o il livello delle spese irregolari rilevato non consentano di formulare un parere senza riserve in relazione al parere annuale di cui al paragrafo 1, lettera c), o alla dichiarazione di chiusura di cui al paragrafo 1, lettera d), l'autorità di audit fornisce le relative motivazioni e una stima dell'entità del problema e del suo impatto finanziario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2007:718:oj#art-105