Art. 104

Funzioni dell'autorità di certificazione

In vigore dal 12 giu 2007
Funzioni dell'autorità di certificazione L'autorità di certificazione di un programma transfrontaliero è incaricata in particolare dei compiti seguenti: a) elaborare e trasmettere alla Commissione le dichiarazioni di spesa certificate e le domande di pagamento; b) certificare che: i) la dichiarazione di spesa è corretta, proviene da sistemi di contabilità affidabili ed è basata su documenti giustificativi verificabili; ii) le spese dichiarate sono conformi alle norme comunitarie e nazionali applicabili e sono state sostenute in rapporto alle operazioni selezionate per il finanziamento conformemente ai criteri applicabili al programma e alle norme comunitarie e nazionali; c) garantire ai fini della certificazione di aver ricevuto dall'autorità di gestione informazioni adeguate in merito alle procedure seguite e alle verifiche effettuate in relazione alle spese figuranti nelle dichiarazioni di spesa; d) tener conto, ai fini della certificazione, dei risultati di tutte le attività di audit svolte dall'autorità di audit o sotto la sua responsabilità; e) tenere una contabilità informatizzata delle spese dichiarate alla Commissione. Le autorità di gestione e le autorità di audit hanno accesso a tali informazioni. Su richiesta scritta della Commissione, l'autorità di certificazione fornisce alla Commissione tali informazioni entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta o entro un eventuale altro periodo concordato ai fini dell'esecuzione delle verifiche documentali e delle verifiche sul posto; f) tiene la contabilità degli importi recuperabili e degli importi ritirati a seguito della soppressione totale o parziale del contributo per un'operazione. Gli importi recuperati sono restituiti al bilancio generale dell'Unione europea prima della chiusura del programma transfrontaliero detraendoli dalla dichiarazione di spesa successiva; g) inviare alla Commissione, entro il 28 febbraio di ogni anno, una dichiarazione che identifica i seguenti elementi per ciascun asse prioritario del programma transfrontaliero: i) gli importi ritirati in seguito alle dichiarazioni di spesa presentate nel corso dell'anno precedente dopo la soppressione totale o parziale del contributo pubblico per un'operazione; ii) gli importi recuperati che sono stati dedotti da tali dichiarazioni di spesa; iii) una dichiarazione degli importi da recuperare al 31 dicembre dell'anno precedente classificati in base all'anno di emissione degli ordini di recupero.
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Funzioni dell'autorità di certificazione (Art. 104 Regolamento (UE) 2007/718) — Testo vigente | Portale Normativo