Art. 103
Funzioni dell'autorità di gestione
In vigore dal 12 giu 2007
Funzioni dell'autorità di gestione
1. L'autorità di gestione è responsabile della gestione e attuazione del programma transfrontaliero conformemente al principio di sana gestione finanziaria. In particolare, essa è tenuta a:
a)
garantire che le operazioni destinate a beneficiare di un finanziamento siano selezionate conformemente ai criteri applicabili al programma transfrontaliero e siano conformi alle norme comunitarie e nazionali applicabili per l'intero periodo di attuazione;
b)
garantire l’esistenza di un sistema informatizzato di registrazione e conservazione dei dati contabili relativi a ciascuna operazione svolta nell’ambito del programma transfrontaliero nonché la raccolta dei dati relativi all’attuazione necessari per la gestione finanziaria, il controllo, le verifiche, gli audit e la valutazione;
c)
verificare la regolarità delle spese; a tal fine essa si assicura che le spese di ciascun beneficiario finale che partecipa ad un'operazione siano state convalidate dal controllore di cui all';
d)
garantire che le operazioni siano attuate in conformità con le disposizioni sugli appalti pubblici di cui all';
e)
garantire che i beneficiari finali e gli altri organismi coinvolti nell’attuazione delle operazioni mantengano un sistema di contabilità separato o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all’operazione, ferme restando le norme contabili nazionali;
f)
garantire che le valutazioni dei programmi transfrontalieri siano eseguite in conformità con l';
g)
istituire procedure per far sì che tutti i documenti relativi alle spese e agli audit, necessari per garantire una pista di controllo adeguata, siano conservati applicando le disposizioni di cui all';
h)
garantire che l'autorità di certificazione riceva tutte le informazioni necessarie in merito alle procedure e verifiche eseguite in relazione alle spese ai fini della certificazione;
i)
guidare i lavori del comitato congiunto di controllo e trasmettergli i documenti atti a consentire un controllo qualitativo dell’attuazione del programma transfrontaliero, alla luce dei suoi obiettivi specifici;
j)
elaborare e presentare alla Commissione, previa approvazione del comitato congiunto di controllo, i rapporti annuali e finali sull'attuazione di cui all';
k)
garantire il rispetto dei requisiti in materia di informazione e pubblicità di cui all’.
2. L'autorità di gestione stabilisce le modalità di esecuzione di ciascuna operazione, se del caso d'intesa con il beneficiario principale.
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