Art. 134

Disponibilità dei documenti

In vigore dal 12 giu 2007
Disponibilità dei documenti 1.   Fatte salve le norme in materia di aiuti di Stato ai sensi dell' del trattato, l'autorità di gestione assicura che tutti i documenti giustificativi relativi alle spese e agli audit del programma transfrontaliero in questione siano tenuti a disposizione della Commissione e della Corte dei conti per i tre anni successivi alla chiusura di un programma transfrontaliero ai sensi dell', paragrafo 5. Questo termine è sospeso in caso di procedimento giudiziario o su domanda motivata della Commissione. 2.   I documenti sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti comunemente accettati. 3.   L'autorità di gestione registra gli organismi che conservano i documenti giustificativi originali riguardanti le spese e le verifiche, ivi compresi: a) i documenti riguardanti le spese specifiche sostenute e i pagamenti dichiarati nel quadro dell'assistenza e necessari per garantire una sufficiente pista di controllo, ivi compresi i documenti che dimostrano l'effettiva fornitura dei beni o dei servizi cofinanziati; b) le relazioni ed i documenti riguardanti le verifiche svolte dagli organismi di cui all'. 4.   L'autorità di gestione assicura che i documenti di cui al paragrafo 1 siano messi a disposizione ai fini delle ispezioni da parte delle persone e degli organismi aventi diritto (ivi compreso perlomeno il personale autorizzato dell'autorità di gestione, dell'autorità di certificazione, degli organismi intermedi e dell'autorità di audit e i funzionari autorizzati della Comunità e i loro rappresentanti autorizzati) e che estratti o copie di tali documenti siano forniti a tali persone o organismi. 5.   Sono considerati supporti comunemente accettati, secondo quanto disposto al paragrafo 2: a) le fotocopie di documenti originali; b) le microschede di documenti originali; c) le versioni elettroniche di documenti originali; d) i documenti disponibili soltanto in versione elettronica. 6.   La procedura utilizzata per certificare la conformità dei documenti disponibili su supporti comunemente accettati con il documento originale viene stabilita dalle autorità nazionali e garantisce che le versioni conservate soddisfino i requisiti della legislazione nazionale e siano affidabili ai fini dell'audit. 7.   Laddove i documenti esistono soltanto in versione elettronica, i sistemi informatici utilizzati devono essere conformi agli standard di sicurezza riconosciuti che garantiscono che i documenti conservati soddisfino i requisiti della legislazione nazionale e siano affidabili ai fini dell'audit.
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