Art. 133
Condizioni per il pagamento del saldo finale
In vigore dal 12 giu 2007
Condizioni per il pagamento del saldo finale
1. La Commissione provvede al pagamento del saldo finale a condizione che:
a)
l'autorità di certificazione abbia inviato entro il 31 marzo del quinto anno successivo all'ultimo impegno di bilancio una domanda di pagamento che includa la documentazione seguente:
i)
una domanda di pagamento del saldo finale e una dichiarazione di spesa, conformemente all';
ii)
la relazione finale sull'attuazione del programma transfrontaliero, comprendente le informazioni di cui all';
iii)
una dichiarazione di chiusura di cui all', paragrafo 1, lettera d);
b)
l'assenza di un parere motivato della Commissione per infrazione ai sensi dell'articolo 226 del trattato, in relazione alla/e operazione/i le cui spese sono dichiarate nella domanda di pagamento in questione.
2. Il mancato invio alla Commissione di uno dei documenti di cui al paragrafo 1 comporta il disimpegno automatico del saldo finale, conformemente all'.
3. La Commissione informa i paesi partecipanti del suo parere riguardo al contenuto della dichiarazione di chiusura entro cinque mesi dalla data di ricezione della stessa.
La dichiarazione di chiusura si considera accettata se la Commissione non formula osservazioni entro detto periodo di cinque mesi.
4. Compatibilmente con la disponibilità di fondi, la Commissione procede al pagamento del saldo finale entro e non oltre 45 giorni dall'ultima delle seguenti date:
a)
la data di accettazione della relazione finale, a norma dell'; e
b)
la data di accettazione della dichiarazione di chiusura.
5. Fatto salvo il paragrafo 6, il saldo dell'impegno di bilancio è disimpegnato dodici mesi dopo il pagamento del saldo finale. Il programma transfrontaliero è considerato chiuso non appena si verifica uno dei seguenti eventi:
a)
pagamento del saldo finale definito dalla Commissione in base ai documenti di cui al paragrafo 1;
b)
invio di una nota di addebito per gli importi che la Commissione ha indebitamente versato ai paesi partecipanti riguardo al programma transfrontaliero;
c)
disimpegno del saldo finale dell'impegno di bilancio.
La Commissione comunica ai paesi partecipanti la data di chiusura del programma transfrontaliero entro un termine di due mesi.
6. Fatto salvo l'esito di eventuali audit eseguiti dalla Commissione o dalla Corte dei conti, il saldo finale versato dalla Commissione per il programma transfrontaliero può essere modificato entro nove mesi dalla data in cui è pagato o, in caso di saldo negativo a carico dei paesi partecipanti, entro nove mesi dalla data di emissione della nota di addebito. Tali modifiche del saldo non influiscono sulla data della chiusura del programma transfrontaliero di cui al paragrafo 5.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2007:718:oj#art-133