Art. 112
Relazione annuale e relazione finale sull'attuazione
In vigore dal 12 giu 2007
Relazione annuale e relazione finale sull'attuazione
1. Al più tardi entro il 30 giugno di ogni anno, l'autorità di gestione trasmette alla Commissione una relazione annuale sull'attuazione del programma transfrontaliero approvata dal comitato congiunto di controllo. La prima relazione annuale viene presentata il secondo anno successivo all'adozione del programma.
L'autorità di gestione trasmette una relazione finale sull'attuazione del programma transfrontaliero al più tardi entro il 31 dicembre del quarto anno successivo all'ultimo impegno di bilancio.
2. Le relazioni di cui al paragrafo 1 comprendono le seguenti informazioni:
a)
lo stato di avanzamento del programma transfrontaliero e degli assi prioritari rispetto ai loro obiettivi specifici e verificabili, con una quantificazione, ogniqualvolta essa sia possibile, usando gli indicatori di cui all', paragrafo 1, lettera d), per asse prioritario;
b)
l'attuazione finanziaria del programma transfrontaliero, che specifica per ciascun asse prioritario:
i)
le spese sostenute dai beneficiari incluse nelle domande di pagamento inviate all'autorità di gestione ed il contributo pubblico corrispondente;
ii)
i pagamenti totali provenienti dalla Commissione e una quantificazione degli indicatori finanziari di cui all', paragrafo 2;
iii)
le spese sostenute dall'organismo incaricato di effettuare i pagamenti ai beneficiari;
c)
le misure adottate dall'autorità di gestione o dal comitato congiunto di controllo per assicurare la qualità e l'efficacia dell'attuazione, riguardanti segnatamente:
i)
le misure di controllo e valutazione, comprese le modalità per la raccolta dei dati;
ii)
una sintesi dei problemi significativi eventualmente riscontrati durante l'attuazione del programma transfrontaliero e le misure eventualmente adottate, compresa la risposta data alle osservazioni formulate ai sensi dell', se del caso;
iii)
il ricorso all'assistenza tecnica;
d)
le misure adottate per fornire informazioni in merito al programma transfrontaliero e per pubblicizzarlo;
e)
le informazioni su problemi significativi riguardanti il rispetto del diritto comunitario incontrati nell'attuazione del programma transfrontaliero e le misure adottate per risolverli;
f)
l'impiego, in seguito alle rettifiche finanziarie di cui all', dei fondi messi a disposizione dell'autorità di gestione o di un'altra autorità pubblica nel periodo di attuazione del programma transfrontaliero;
g)
nel caso dei programmi attuati in base agli accordi transitori di cui all', i progressi compiuti in termini di attuazione nell'ambito della gestione concorrente del programma transfrontaliero nell'intero territorio.
Ove opportuno, le informazioni di cui alle lettere da a) a g) del presente paragrafo possono essere fornite in forma sintetica.
Le informazioni di cui alle lettere c) e f) non devono essere incluse se non sussistono modifiche significative rispetto alla relazione precedente.
3. La Commissione dispone di tre mesi per informare i paesi partecipanti del suo parere sul contenuto di una relazione annuale sull'attuazione trasmessa dall'autorità di gestione, a decorrere dalla data di ricezione della stessa. Per la relazione finale su un programma transfrontaliero, il termine massimo è di cinque mesi a decorrere dalla data di ricezione della relazione. Qualora la Commissione non risponda entro il termine stabilito, la relazione si considera accettata.
Storico versioni
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