Art. 114

Gestione e controllo

In vigore dal 12 giu 2007
Gestione e controllo 1.   I paesi partecipanti sono responsabili della gestione e del controllo dei programmi transfrontalieri in particolare mediante le seguenti misure: a) garantire che i sistemi di gestione e di controllo dei programmi transfrontalieri siano istituiti in conformità con gli articoli da 101 a 105 e funzionino in modo efficace; b) prevenire, individuare e correggere le irregolarità e recuperare gli importi indebitamente versati compresi, se del caso, gli interessi di mora. Essi ne danno notifica alla Commissione e la informano sull'andamento dei procedimenti amministrativi e giudiziari. 2.   Fatta salva la responsabilità dei paesi partecipanti con riguardo all'individuazione e alla rettifica delle irregolarità nonché al recupero degli importi indebitamente versati, l'autorità di certificazione assicura che siano recuperati presso il beneficiario principale tutti gli importi versati in conseguenza di un'irregolarità. I beneficiari finali rimborsano al beneficiario principale gli importi indebitamente versati, conformemente all'accordo tra di essi sottoscritto. Qualora il beneficiario principale non riesca ad ottenere il rimborso da un beneficiario finale, il paese beneficiario sul cui territorio è situato il beneficiario finale in questione rimborsa all'autorità di certificazione l'importo indebitamente versato a detto beneficiario finale.
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