Art. 115

Descrizione dei sistemi di gestione e di controllo

In vigore dal 12 giu 2007
Descrizione dei sistemi di gestione e di controllo 1.   Prima del pagamento del prefinanziamento di cui all', lo Stato membro sul cui territorio è situata l'autorità di gestione trasmette alla Commissione una descrizione dei sistemi di gestione e di controllo, riguardante in particolare l’organizzazione e le procedure relative ai seguenti elementi: a) le autorità di gestione e di certificazione e gli organismi intermedi di cui all'; b) l'autorità di audit e gli eventuali altri organismi che eseguono attività di audit sotto la sua responsabilità secondo quanto stabilito all'. 2.   Per quanto riguarda l'autorità di gestione, l'autorità di certificazione e i singoli organismi intermedi, lo Stato membro di cui al paragrafo 1 fornisce alla Commissione le seguenti informazioni: a) una descrizione delle funzioni ad esso attribuite; b) l'organigramma dell'organismo, la ripartizione delle funzioni tra i vari dipartimenti e all'interno degli stessi e il numero indicativo dei posti assegnati; c) le procedure di selezione e approvazione delle operazioni; d) le procedure di ricezione, verifica e convalida delle domande dei beneficiari e le procedure di autorizzazione, esecuzione e contabilizzazione dei pagamenti a favore dei beneficiari; e) le procedure di elaborazione e certificazione delle dichiarazioni di spesa e di trasmissione delle stesse alla Commissione; f) il riferimento alle procedure scritte istituite ai fini delle disposizioni di cui alle lettere c), d) ed e); g) le norme in materia di ammissibilità stabilite dai paesi partecipanti e applicabili al programma transfrontaliero; h) il sistema di contabilizzazione dettagliata delle operazioni eseguite nell'ambito del programma transfrontaliero. 3.   Per quanto riguarda l'autorità di audit e gli altri organismi, lo Stato membro di cui al paragrafo 1 fornisce alla Commissione le seguenti informazioni: a) una descrizione delle rispettive funzioni e dei rapporti reciproci; b) l'organigramma dell'autorità di audit e di ciascuno degli organismi incaricati di eseguire gli audit riguardanti il programma transfrontaliero, con una descrizione dei metodi utilizzati per garantire l'indipendenza, del numero indicativo dei posti attribuiti e delle qualifiche del personale; c) le procedure per controllare l'attuazione delle raccomandazioni e le misure rettificative risultanti dalle relazioni di audit; d) la procedura, ove opportuno, per il controllo da parte dell'autorità di audit dei lavori degli organismi incaricati di eseguire gli audit riguardanti il programma transfrontaliero; e) le procedure per la preparazione della relazione annuale di controllo e delle dichiarazioni di chiusura.
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