Art. 115
Descrizione dei sistemi di gestione e di controllo
In vigore dal 12 giu 2007
Descrizione dei sistemi di gestione e di controllo
1. Prima del pagamento del prefinanziamento di cui all', lo Stato membro sul cui territorio è situata l'autorità di gestione trasmette alla Commissione una descrizione dei sistemi di gestione e di controllo, riguardante in particolare l’organizzazione e le procedure relative ai seguenti elementi:
a)
le autorità di gestione e di certificazione e gli organismi intermedi di cui all';
b)
l'autorità di audit e gli eventuali altri organismi che eseguono attività di audit sotto la sua responsabilità secondo quanto stabilito all'.
2. Per quanto riguarda l'autorità di gestione, l'autorità di certificazione e i singoli organismi intermedi, lo Stato membro di cui al paragrafo 1 fornisce alla Commissione le seguenti informazioni:
a)
una descrizione delle funzioni ad esso attribuite;
b)
l'organigramma dell'organismo, la ripartizione delle funzioni tra i vari dipartimenti e all'interno degli stessi e il numero indicativo dei posti assegnati;
c)
le procedure di selezione e approvazione delle operazioni;
d)
le procedure di ricezione, verifica e convalida delle domande dei beneficiari e le procedure di autorizzazione, esecuzione e contabilizzazione dei pagamenti a favore dei beneficiari;
e)
le procedure di elaborazione e certificazione delle dichiarazioni di spesa e di trasmissione delle stesse alla Commissione;
f)
il riferimento alle procedure scritte istituite ai fini delle disposizioni di cui alle lettere c), d) ed e);
g)
le norme in materia di ammissibilità stabilite dai paesi partecipanti e applicabili al programma transfrontaliero;
h)
il sistema di contabilizzazione dettagliata delle operazioni eseguite nell'ambito del programma transfrontaliero.
3. Per quanto riguarda l'autorità di audit e gli altri organismi, lo Stato membro di cui al paragrafo 1 fornisce alla Commissione le seguenti informazioni:
a)
una descrizione delle rispettive funzioni e dei rapporti reciproci;
b)
l'organigramma dell'autorità di audit e di ciascuno degli organismi incaricati di eseguire gli audit riguardanti il programma transfrontaliero, con una descrizione dei metodi utilizzati per garantire l'indipendenza, del numero indicativo dei posti attribuiti e delle qualifiche del personale;
c)
le procedure per controllare l'attuazione delle raccomandazioni e le misure rettificative risultanti dalle relazioni di audit;
d)
la procedura, ove opportuno, per il controllo da parte dell'autorità di audit dei lavori degli organismi incaricati di eseguire gli audit riguardanti il programma transfrontaliero;
e)
le procedure per la preparazione della relazione annuale di controllo e delle dichiarazioni di chiusura.
Storico versioni
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