Art. 128
Prefinanziamento
In vigore dal 12 giu 2007
Prefinanziamento
1. In seguito alla decisione della Commissione che approva il programma transfrontaliero e previa approvazione della relazione di cui all', la Commissione versa all’organismo designato dai paesi partecipanti un importo unico a titolo di prefinanziamento.
Tale importo ammonta al 15 % dei primi tre impegni di bilancio a favore del programma.
L'importo può essere pagato in due rate, ove opportuno, a seconda della disponibilità dell'impegno di bilancio.
2. L'organismo designato dai paesi partecipanti rimborsa alla Commissione l'importo totale versato a titolo di prefinanziamento qualora entro un termine di ventiquattro mesi dal versamento della prima rata del prefinanziamento da parte della Commissione non sia stata trasmessa nessuna domanda di pagamento nell'ambito del programma transfrontaliero.
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