Art. 127

Uso dell'euro

In vigore dal 12 giu 2007
Uso dell'euro 1.   Gli importi che figurano nel programma operativo presentato dai paesi partecipanti, le dichiarazioni di spesa certificate, le domande di pagamento e le spese indicate nelle relazioni annuali e finali sull'attuazione sono espressi in euro. 2.   Gli importi figuranti nelle decisioni della Commissione in merito ai programmi transfrontalieri e gli impegni e i pagamenti della Commissione sono espressi ed eseguiti in euro. 3.   I beneficiari principali dei progetti che coinvolgono i beneficiari finali nei paesi partecipanti che non hanno adottato l'euro come valuta al momento della domanda di pagamento convertono in euro gli importi delle spese sostenute in valuta nazionale. Tale importo è convertito in euro al tasso di cambio contabile mensile della Commissione in vigore nel mese durante il quale il beneficiario principale presenta la domanda di pagamento all'autorità di gestione. Detto tasso è pubblicato ogni mese in formato elettronico dalla Commissione. 4.   Quando l'euro diventa la valuta di un paese partecipante, la procedura di conversione di cui al paragrafo 3 continua ad applicarsi a tutte le spese contabilizzate dall'autorità di certificazione prima della data di entrata in vigore del tasso di conversione fisso tra la valuta nazionale e l'euro.
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Uso dell'euro (Art. 127 Regolamento (UE) 2007/718) — Testo vigente | Portale Normativo