Art. 117
Requisiti relativi alla transizione successiva agli accordi transitori
In vigore dal 12 giu 2007
Requisiti relativi alla transizione successiva agli accordi transitori
1. Nel caso di un programma transfrontaliero attuato in base agli accordi transitori di cui all', quando i paesi partecipanti sono pronti a passare alle modalità di attuazione di cui all', paragrafo 1, essi trasmettono alla Commissione una descrizione riveduta dei sistemi di gestione e di controllo, accompagnata da una relazione riveduta e da un parere in conformità con l', paragrafo 1.
2. Se il parere contiene riserve, la decisione della Commissione che modifica il programma può essere adottata solamente se la Commissione ha ricevuto la conferma dell'attuazione di misure rettificative riguardanti elementi chiave dei sistemi e dello scioglimento delle riserve corrispondenti.
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