Art. 99
Accordi transitori
In vigore dal 12 giu 2007
Accordi transitori
1. Per la cooperazione transfrontaliera di cui all', paragrafo 1, lettera a), laddove i paesi partecipanti non fossero ancora pronti ad attuare l'intero programma transfrontaliero in regime di gestione concorrente insieme agli Stati membri in base alle disposizioni di cui alla sezione 2 del presente capo, il programma viene attuato sulla base degli accordi transitori stabiliti nel presente articolo.
2. Il piano di finanziamento di cui all', paragrafo 2, primo comma, e incluso nel programma transfrontaliero contiene:
a)
una tabella riguardante tutti gli Stati membri partecipanti e
b)
una tabella per ciascuno dei paesi beneficiari partecipanti.
3. La parte del programma transfrontaliero riguardante gli Stati membri partecipanti viene attuata sulla base delle disposizioni di cui alla sezione 2 del presente capo.
La parte del programma transfrontaliero riguardante i paesi beneficiari partecipanti viene attuata sulla base delle disposizioni di cui alla sezione 3 del presente capo, ad eccezione dell'. Si applicano le disposizioni riguardanti il comitato congiunto di cui all'.
4. Le disposizioni di attuazione contenute nel programma transfrontaliero di cui all', paragrafo 1, lettera h), operano una distinzione tra le modalità applicabili agli Stati membri partecipanti e quelle applicabili ai paesi beneficiari partecipanti.
5. In seguito alla selezione delle operazioni congiunte in conformità con le disposizioni dell', l'autorità di gestione eroga una sovvenzione al beneficiario principale dello Stato membro partecipante.
In caso di gestione decentrata, le strutture operative nei paesi beneficiari partecipanti erogano delle sovvenzioni a favore dei beneficiari principali nei rispettivi paesi.
In caso di gestione centralizzata, la Commissione eroga una sovvenzione a favore del beneficiario principale in ciascun paese beneficiario partecipante.
Storico versioni
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