Art. 100
Cessazione degli accordi transitori
In vigore dal 12 giu 2007
Cessazione degli accordi transitori
1. Quando i paesi partecipanti sono pronti a passare alla gestione concorrente in conformità con l', paragrafo 1, essi trasmettono alla Commissione un programma transfrontaliero riveduto che comprende un unico piano di finanziamento basato sul quadro finanziario indicativo pluriennale per i successivi tre anni e una descrizione riveduta dei sistemi di gestione e di controllo accompagnata da una relazione riveduta e da un parere in conformità con l'.
La Commissione riesamina il programma transfrontaliero e valuta i documenti presentati in conformità con l'. Essa decide se adottare una nuova decisione che modifica il programma affinché possa essere attuato applicando gli accordi di cui all', paragrafo 1.
2. Gli impegni di bilancio per la parte del programma riguardante i paesi beneficiari partecipanti assunti nel corso degli accordi transitori continuano ad essere attuati conformemente alla disposizioni di cui all'.
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