Art. 98

Modalità di esecuzione

In vigore dal 12 giu 2007
Modalità di esecuzione 1.   Per la cooperazione transfrontaliera di cui all', paragrafo 1, lettera a), i programmi vengono attuati in linea di principio attraverso la gestione concorrente con gli Stati membri dalle autorità di cui all' responsabili dell'attuazione del programma di cooperazione transfrontaliera negli Stati membri e nei paesi beneficiari partecipanti. A tal fine, gli Stati membri e i paesi beneficiari che partecipano ad un programma transfrontaliero devono essere in grado di attuare l'intero programma nell'intero territorio ammissibile secondo le disposizioni di cui alla sezione 2 del presente capo. Prima di adottare il programma transfrontaliero in conformità con l', paragrafo 6, la Commissione può chiedere ai paesi partecipanti tutte le informazioni che essa ritiene necessarie per verificare la capacità delle autorità di cui all' di adempiere gli obblighi stabiliti nella sezione 2 del presente capo. Laddove gli Stati membri e i paesi beneficiari che partecipano ad un programma transfrontaliero non fossero ancora in grado di attuare l'intero programma in base a tali modalità, si applicano gli accordi transitori di cui all'. 2.   Per la cooperazione transfrontaliera di cui all', paragrafo 1, lettera b), i programmi vengono attuati attraverso la gestione centralizzata o decentrata in conformità con l' del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, attribuendo rispettivamente alla Commissione o all'ordinatore nazionale e alle strutture operative nei singoli paesi partecipanti la responsabilità dell'attuazione del programma nei rispettivi paesi. In tale contesto, i programmi transfrontalieri vengono attuati in base alle disposizioni di cui alla sezione 3 del presente capo. Per la cooperazione transfrontaliera di cui all', paragrafo 1, lettera b), l'obiettivo di tutti i paesi beneficiari è la gestione decentrata.
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Modalità di esecuzione (Art. 98 Regolamento (UE) 2007/718) — Testo vigente | Portale Normativo