Art. 86

Settori e forme di assistenza

In vigore dal 12 giu 2007
Settori e forme di assistenza 1.   La componente «cooperazione transfrontaliera» fornisce assistenza per: a) la cooperazione transfrontaliera tra uno o più Stati membri e uno o più paesi beneficiari; b) la cooperazione transfrontaliera tra due o più paesi beneficiari. 2.   L'assistenza comunitaria di cui al paragrafo 1 mira a rafforzare la cooperazione transfrontaliera attraverso iniziative congiunte a livello locale e regionale, unendo gli obiettivi dell'aiuto esterno con quelli della coesione economica e sociale. In particolare, la cooperazione persegue uno o più dei seguenti obiettivi generali: a) promuovere lo sviluppo economico e sociale sostenibile nelle regioni di confine; b) collaborare alla soluzione di problemi comuni in settori quali l'ambiente, il patrimonio naturale e culturale, la sanità pubblica, la prevenzione e la lotta contro la criminalità organizzata; c) garantire una gestione efficiente e sicura delle frontiere; d) promuovere azioni su scala ridotta con la partecipazione degli attori locali delle regioni di confine. 3.   Gli obiettivi di cui al paragrafo 2 possono essere perseguiti in particolare: a) promuovendo l'imprenditorialità, segnatamente lo sviluppo delle PMI, del turismo, della cultura e del commercio transfrontaliero; b) promuovendo e migliorando la protezione e la gestione congiunte delle risorse naturali e culturali e prevenendo i rischi naturali e tecnologici; c) rafforzando i collegamenti tra le zone urbane e rurali; d) riducendo l'isolamento tramite un migliore accesso alle reti e ai servizi di trasporto, informazione e comunicazione, nonché ai sistemi e agli impianti transfrontalieri di approvvigionamento idrico ed energetico e a quelli di smaltimento dei rifiuti; e) sviluppando la collaborazione, la capacità e l'utilizzo congiunto di infrastrutture, in particolare in settori come la salute, la cultura, il turismo e l'istruzione; f) promuovendo la cooperazione in campo giuridico e amministrativo; g) garantendo un'efficiente gestione delle frontiere, favorendo gli scambi e i transiti legali e combattendo nelle zone di frontiera le attività di contrabbando, i traffici illeciti, la criminalità organizzata, le malattie infettive e i flussi migratori clandestini, ivi compresi i flussi migratori di transito; h) promuovendo i contatti transfrontalieri a livello regionale e locale, migliorando gli scambi e rafforzando la cooperazione tra le comunità locali in campo economico, sociale, culturale e nel campo dell'istruzione; i) promuovendo l'integrazione dei mercati del lavoro transfrontalieri, le iniziative locali per l'occupazione, la parità di genere e le pari opportunità, la formazione e l'inclusione sociale; j) promuovendo la condivisione delle risorse umane e delle strutture per la ricerca e lo sviluppo tecnologico. 4.   Ove opportuno, la componente «cooperazione transfrontaliera» può anche fornire sostegno alla partecipazione delle regioni ammissibili dei paesi beneficiari ai programmi transnazionali e interregionali nell'ambito dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» dei Fondi strutturali e dei programmi multilaterali relativi ai bacini marittimi nel quadro del regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (11). Le norme che disciplinano la partecipazione dei paesi beneficiari ai suddetti programmi vengono stabilite nei relativi accordi di finanziamento.
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Settori e forme di assistenza (Art. 86 Regolamento (UE) 2007/718) — Testo vigente | Portale Normativo