Art. 88

Ammissibilità territoriale

In vigore dal 12 giu 2007
Ammissibilità territoriale 1.   Ai fini della cooperazione transfrontaliera di cui all', paragrafo 1, lettera a), le regioni ammissibili a beneficiare dei finanziamenti sono le seguenti: a) le regioni di livello NUTS 2 o, in assenza della classificazione NUTS, le regioni equivalenti lungo i confini terrestri tra la Comunità e i paesi beneficiari; b) le regioni di livello NUTS 3 o, in assenza della classificazione NUTS, le regioni equivalenti lungo i confini marittimi tra la Comunità e i paesi beneficiari separate, in linea di principio, da un massimo di 150 chilometri, tenendo conto dei possibili adeguamenti necessari per garantire la coerenza e la continuità dell'azione di cooperazione. Subito dopo l'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione adotta l'elenco delle regioni ammissibili situate nella Comunità e nei paesi beneficiari. L'elenco è valido dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013. 2.   Ai fini della cooperazione transfrontaliera di cui all', paragrafo 1, lettera b), le regioni ammissibili a beneficiare dei finanziamenti sono le seguenti: a) le regioni di livello NUTS 3 o, in assenza della classificazione NUTS, le regioni equivalenti lungo i confini terrestri tra i paesi beneficiari; b) le regioni di livello NUTS 3 o, in assenza della classificazione NUTS, le regioni equivalenti lungo i confini marittimi tra i paesi beneficiari separate, in linea di principio, da un massimo di 150 chilometri, tenendo conto dei possibili adeguamenti necessari per garantire la coerenza e la continuità dell'azione di cooperazione. L'elenco delle regioni ammissibili viene incluso nei pertinenti programmi transfrontalieri di cui all'. 3.   Ai fini della partecipazione ai programmi di cui all', paragrafo 4, le regioni ammissibili dei paesi beneficiari vengono stabilite, a seconda delle esigenze, nel pertinente documento di programmazione.
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Ammissibilità territoriale (Art. 88 Regolamento (UE) 2007/718) — Testo vigente | Portale Normativo