Art. 90
Intensità degli aiuti e tasso di contributo comunitario
In vigore dal 12 giu 2007
Intensità degli aiuti e tasso di contributo comunitario
1. Ai fini della presente componente, le spese ammissibili di cui all', paragrafo 1, si basano sulla spesa pubblica o sulla spesa complessiva, secondo quanto concordato dai paesi partecipanti e stabilito nel programma transfrontaliero.
2. Il contributo comunitario per i programmi transfrontalieri al livello dell'asse prioritario non supera la soglia dell'85 % delle spese ammissibili.
3. Il contributo comunitario per ciascun asse prioritario non è inferiore al 20 % delle spese ammissibili.
4. Nessuna operazione può beneficiare di un tasso di cofinanziamento superiore a quello riguardante l'asse prioritario in questione.
5. Durante il periodo di ammissibilità di cui all', paragrafo 1, oltre alle disposizioni di cui all', paragrafo 4, vale quanto segue
a)
un'operazione può ricevere l'assistenza comunitaria soltanto nell'ambito di un programma transfrontaliero alla volta;
b)
un'operazione non può ricevere un'assistenza il cui valore è superiore allo stanziamento pubblico assegnato.
6. Per gli aiuti concessi dagli Stati alle imprese ai sensi dell' del trattato, gli aiuti pubblici concessi nell'ambito dei programmi transfrontalieri osservano i massimali stabiliti in materia di aiuti di Stato.
Storico versioni
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