Art. 92

Accordi di finanziamento

In vigore dal 12 giu 2007
Accordi di finanziamento 1.   Per i programmi transfrontalieri riguardanti la cooperazione di cui all', paragrafo 1, lettera a), vengono conclusi accordi pluriennali di finanziamento tra la Commissione e ciascuno dei paesi beneficiari che partecipano al programma, sulla base della decisione di cui all', paragrafo 6. Laddove il programma transfrontaliero viene attuato nel quadro degli accordi transitori di cui all', vengono conclusi accordi annuali di finanziamento tra la Commissione e ciascuno dei paesi beneficiari che partecipano al programma. Ciascuno di tali accordi riguarda il contributo comunitario per il paese beneficiario e per l'anno in questione, secondo quanto specificato nel piano di finanziamento di cui all', paragrafo 2. 2.   Per i programmi transfrontalieri riguardanti la cooperazione di cui all', paragrafo 1, lettera b), vengono conclusi accordi annuali di finanziamento tra la Commissione e ciascuno dei paesi beneficiari che partecipano al programma, sulla base della decisione di cui all', paragrafo 6. Ciascuno di tali accordi di finanziamento riguarda il contributo comunitario per il paese beneficiario e per l'anno in questione, come specificato nel piano di finanziamento di cui all', paragrafo 2, secondo comma.
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Accordi di finanziamento (Art. 92 Regolamento (UE) 2007/718) — Testo vigente | Portale Normativo