Art. 93
Revisione dei programmi transfrontalieri
In vigore dal 12 giu 2007
Revisione dei programmi transfrontalieri
1. Su iniziativa dei paesi partecipanti o della Commissione, di concerto con i paesi partecipanti, i programmi transfrontalieri possono essere riesaminati e, se necessario, la parte rimanente del programma può essere riveduta in uno o più dei seguenti casi:
a)
per aggiornare il piano di finanziamento, in base alla revisione del quadro finanziario indicativo pluriennale di cui all' del regolamento IPA;
b)
a seguito di cambiamenti socioeconomici significativi;
c)
al fine di tener conto in misura maggiore o differente dei mutamenti di rilievo nelle priorità comunitarie, nazionali o regionali;
d)
alla luce della valutazione di cui all' o dell';
e)
a seguito di difficoltà a livello di attuazione;
f)
a seguito della cessazione degli accordi transitori di cui all' o di eventuali altre modifiche alle disposizioni di attuazione, ivi compresa la transizione nei paesi beneficiari dalla gestione centralizzata a quella decentrata.
2. La Commissione adotta il programma transfrontaliero riveduto mediante una decisione e conclude di conseguenza un nuovo/i accordo/i di finanziamento in base a quanto stabilito dall'. Ove opportuno, si applicano le disposizioni dell', paragrafo 3, del regolamento IPA.
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