Art. 95

Selezione delle operazioni

In vigore dal 12 giu 2007
Selezione delle operazioni 1.   I programmi transfrontalieri finanziano le operazioni congiunte selezionate congiuntamente dai paesi partecipanti attraverso un unico invito a presentare proposte che copre l'intero settore ammissibile. I paesi partecipanti possono inoltre individuare operazioni congiunte al di fuori degli inviti a presentare proposte. In tal caso, l'operazione congiunta viene menzionata in maniera specifica nel programma transfrontaliero o, se è in linea con la priorità o le misure del programma transfrontaliero, può essere identificata in qualsiasi momento in seguito all'adozione del programma mediante una decisione adottata dal comitato congiunto di controllo di cui all' o all'. 2.   Le operazioni selezionate per i programmi transfrontalieri comprendono i beneficiari finali di almeno due paesi partecipanti che collaborano in almeno uno dei seguenti modi per ciascuna operazione: elaborazione congiunta, attuazione congiunta, condivisione del personale e finanziamento congiunto. 3.   Per i programmi transfrontalieri riguardanti la cooperazione di cui all', paragrafo 1, lettera a), le operazioni selezionate comprendono i beneficiari di almeno uno degli Stati membri partecipanti e uno dei paesi beneficiari partecipanti. 4.   Le operazioni selezionate che soddisfano le suddette condizioni possono essere attuate in un unico paese a condizione che offrano un chiaro vantaggio a livello transfrontaliero. 5.   Ciascun programma stabilisce delle norme di ammissibilità per la selezione delle operazioni che evitino duplicazioni tra i diversi programmi transfrontalieri nell'ambito dello strumento IPA o di altri strumenti comunitari.
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Selezione delle operazioni (Art. 95 Regolamento (UE) 2007/718) — Testo vigente | Portale Normativo