Art. 97

Condizioni particolari relative alla localizzazione delle operazioni

In vigore dal 12 giu 2007
Condizioni particolari relative alla localizzazione delle operazioni 1.   In casi debitamente giustificati, il contributo comunitario può finanziare le spese sostenute per l'esecuzione di operazioni o parti di operazioni, entro un limite del 20 % dell'importo del proprio contributo al programma transfrontaliero, in regioni di livello NUTS 3 o, in assenza della classificazione NUTS, in regioni equivalenti adiacenti alle zone ammissibili a beneficiare di tale programma. In casi eccezionali, concordati tra la Commissione e i paesi partecipanti, tale flessibilità può estendersi alle regioni di livello NUTS 2 o, in assenza della classificazione NUTS, a zone equivalenti nelle quali sono situate le zone ammissibili. A livello di progetto, in casi eccezionali le spese sostenute dai partner situati esternamente alla zona interessata dal programma, quale definita nel primo comma, possono essere ammesse qualora gli obiettivi del progetto siano conseguibili soltanto con la partecipazione di tali partner. 2.   I paesi partecipanti di ciascun programma garantiscono la legittimità e la regolarità di tali spese. La selezione delle operazioni al di fuori dalla zona ammissibile di cui al paragrafo 1 viene confermata: a) dall'autorità di gestione di cui all', per i programmi o la parte dei programmi attuati insieme agli Stati membri in regime di gestione concorrente; b) dalle strutture operative di cui all', per i programmi o la parte dei programmi attuati insieme ai paesi beneficiari in regime di gestione decentrata; c) dalla Commissione, per i programmi o la parte dei programmi attuati nei paesi beneficiari in regime di gestione centralizzata.
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Condizioni particolari relative alla localizzazione delle operazioni (Art. 97 Regolamento (UE) 2007/718) — Testo vigente | Portale Normativo