Art. 96

Responsabilità del beneficiario principale e degli altri beneficiari

In vigore dal 12 giu 2007
Responsabilità del beneficiario principale e degli altri beneficiari 1.   Per i programmi transfrontalieri riguardanti la cooperazione di cui all', paragrafo 1, lettera a), i beneficiari finali di un'operazione nominano tra di essi il beneficiario principale prima di presentare la proposta di operazione. Il beneficiario principale si assume le seguenti responsabilità: a) definisce le modalità delle proprie relazioni con i beneficiari finali che partecipano all'operazione tramite un accordo comprendente, fra l'altro, disposizioni che garantiscano la buona gestione finanziaria dei fondi attribuiti all'operazione, comprese le modalità per il recupero degli importi indebitamente versati; b) è incaricato di assicurare l'esecuzione dell'intera operazione; c) è incaricato di trasferire il contributo comunitario ai beneficiari finali che partecipano all'operazione; d) garantisce che le spese dichiarate dai beneficiari finali che partecipano all'operazione sono state sostenute al fine di eseguire l'operazione e corrispondono alle attività tra essi stessi concordate; e) verifica la convalida, da parte dei controllori di cui all', delle spese dichiarate dai beneficiari finali che partecipano all'operazione. 2.   Per i programmi transfrontalieri riguardanti la cooperazione di cui all', paragrafo 1, lettera a), e attuati sulla base degli accordi transitori di cui all': a) i beneficiari finali di un'operazione negli Stati membri partecipanti nominano tra di essi un beneficiario principale prima di presentare la proposta di operazione. Il beneficiario principale assume le responsabilità di cui alle lettere da a) a e) del paragrafo 1 per la parte dell'operazione eseguita negli Stati membri; b) i beneficiari finali di un'operazione in ciascun paese beneficiario partecipante nominano tra di essi un beneficiario principale prima di presentare la proposta di operazione. Il beneficiario principale assume le responsabilità di cui alle lettere da a) a d) del paragrafo 1 per la parte dell'operazione eseguita nel rispettivo paese. I beneficiari principali degli Stati membri e dei paesi beneficiari partecipanti assicurano lo stretto coordinamento dell'attuazione dell'operazione. 3.   Per i programmi transfrontalieri riguardanti la cooperazione di cui all', paragrafo 1, lettera b), i beneficiari finali di un'operazione in ciascun paese beneficiario partecipante nominano tra di essi il beneficiario principale prima di presentare la proposta di operazione. Il beneficiario principale assume le responsabilità di cui alle lettere da a) a d) del paragrafo 1 per la parte dell'operazione eseguita nel rispettivo paese. I beneficiari principali dei paesi beneficiari partecipanti assicurano lo stretto coordinamento dell'attuazione dell'operazione. 4.   Ciascun beneficiario finale che partecipa all'operazione è responsabile delle irregolarità riguardanti la spesa da esso dichiarata.
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Responsabilità del beneficiario principale e degli altri beneficiari (Art. 96 Regolamento (UE) 2007/718) — Testo vigente | Portale Normativo