Art. 108
Sistema di controllo
In vigore dal 12 giu 2007
Sistema di controllo
1. Al fine di convalidare le spese, ciascuno paese partecipante predispone un sistema di controllo che consenta di verificare la fornitura dei beni e dei servizi cofinanziati, la validità delle spese dichiarate per le operazioni o le parti di operazioni realizzate sul proprio territorio nonché la conformità di tali spese e delle relative operazioni, o parti di operazioni, con le norme comunitarie e le sue norme nazionali.
A tale scopo ciascun paese partecipante designa i controllori responsabili della verifica della legittimità e regolarità delle spese dichiarate da ciascuno dei beneficiari finali che partecipano all'operazione. I paesi partecipanti possono decidere di designare un unico controllore per l'intera zona interessata dal programma.
Qualora la verifica della fornitura dei prodotti e dei servizi cofinanziati possa essere effettuata unicamente sull'insieme dell'operazione, tale verifica viene eseguita dal controllore del paese partecipante in cui è situato il beneficiario principale o dall'autorità di gestione.
2. Ciascun paese partecipante provvede affinché la convalida delle spese da parte dei controllori possa essere effettuata entro un termine di tre mesi dalla data del loro invio ai controllori da parte dei beneficiari principali.
Storico versioni
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