Art. 107
Audit delle operazioni
In vigore dal 12 giu 2007
Audit delle operazioni
1. Gli audit di cui all', paragrafo 1, lettera b), vengono eseguiti ogni periodo di 12 mesi a partire dal 1o luglio dell'anno successivo all'adozione del programma transfrontaliero su un campione di operazioni selezionato applicando un metodo stabilito o approvato dall'autorità di audit in accordo con la Commissione.
Gli audit vengono eseguiti sul posto sulla base della documentazione e dei dati detenuti dal beneficiario finale.
I paesi partecipanti garantiscono l'adeguata ripartizione di tali audit sul periodo di attuazione.
2. Gli audit servono a verificare che siano rispettate le seguenti condizioni:
a)
l'operazione soddisfa i criteri di selezione per il programma transfrontaliero, è stata attuata in conformità con la decisione di approvazione e soddisfa tutte le condizioni applicabili riguardanti la sua funzionalità e il suo impiego o gli obiettivi da realizzare;
b)
la spesa dichiarata corrisponde ai dati contabili e ai documenti probatori detenuti dal beneficiario finale;
c)
la spesa dichiarata dal beneficiario finale è conforme alle norme comunitarie e nazionali;
d)
il contributo pubblico è stato pagato al beneficiario finale in conformità con l', paragrafo 9.
3. Laddove i problemi rilevati risultano essere di natura sistemica e comportano pertanto un rischio per le altre operazioni nell'ambito del programma transfrontaliero, l'autorità di audit esegue un ulteriore esame, ivi compresi ulteriori audit, se del caso, per determinare l'entità di tali problemi. Le autorità competenti adottano le necessarie misure preventive e rettificative.
4. Almeno il 5 % della spesa complessiva dichiarata dai beneficiari principali e certificata alla Commissione nella dichiarazione finale di spesa viene sottoposto ad audit in conformità con il paragrafo 2 prima della chiusura di un programma transfrontaliero.
Storico versioni
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