Art. 106

Pista di controllo

In vigore dal 12 giu 2007
Pista di controllo Ai fini degli audit di cui all', paragrafo 1, lettera b), una pista di controllo viene considerata adeguata quando soddisfa i seguenti criteri per il programma transfrontaliero in questione: a) essa permette di conciliare gli importi complessivi certificati dalla Commissione con i dati contabili dettagliati e i documenti probatori detenuti dall'autorità di certificazione, dall'autorità di gestione, dagli organismi intermedi e dai beneficiari principali per quanto riguarda le operazioni cofinanziate nell'ambito del programma transfrontaliero; b) essa permette di verificare il pagamento del contributo pubblico al beneficiario principale e a ciascun beneficiario finale; c) essa permette di verificare l'applicazione dei criteri di selezione stabiliti dal comitato congiunto di controllo per il programma transfrontaliero; d) essa contiene, per ciascuna operazione, le specifiche tecniche e il piano di finanziamento, i documenti riguardanti l'approvazione della sovvenzione, i documenti riguardanti le procedure di appalto pubblico, le relazioni sullo stato di avanzamento e le relazioni sulle verifiche e sugli audit eseguiti.
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