Art. 109
Valutazione
In vigore dal 12 giu 2007
Valutazione
1. La valutazione punta a migliorare la qualità, l'efficacia e la coerenza dell'assistenza a valere sui fondi comunitari nonché la strategia e l'attuazione dei programmi transfrontalieri, tenendo conto al tempo stesso dell'obiettivo di sviluppo sostenibile e della pertinente normativa comunitaria in materia di impatto ambientale e valutazione ambientale strategica.
2. I paesi partecipanti effettuano congiuntamente una valutazione ex ante relativa a ciascun programma transfrontaliero.
Le valutazioni ex ante sono volte ad ottimizzare l'attribuzione delle risorse di bilancio nell'ambito dei programmi transfrontalieri e a migliorare la qualità della programmazione. Esse individuano e valutano le disparità, i divari e il potenziale di sviluppo, gli scopi da raggiungere, i risultati previsti, gli obiettivi quantificati, la coerenza del/dei pertinente/i documento/i indicativo/i di pianificazione pluriennale, il valore aggiunto comunitario, gli insegnamenti tratti dalla programmazione precedente e la qualità delle procedure di attuazione, controllo, valutazione e gestione finanziaria.
La valutazione ex ante viene allegata al programma transfrontaliero.
3. Nel corso del periodo di programmazione, i paesi partecipanti effettuano valutazioni connesse al controllo dei programmi transfrontalieri, in particolare laddove tale controllo riveli uno scostamento significativo rispetto agli obiettivi inizialmente fissati o laddove vengano presentate proposte per la revisione dei programmi transfrontalieri. I risultati sono trasmessi al comitato congiunto di controllo per il programma transfrontaliero e alla Commissione.
Laddove i risultati inducono una revisione della parte restante del programma secondo quanto stabilito dall', essi vengono discussi insieme al comitato IPA al momento della presentazione del programma transfrontaliero riveduto.
4. Le valutazioni sono effettuate da esperti o organismi, interni o esterni, funzionalmente indipendenti dalle autorità di certificazione e di audit di cui all'. I risultati sono pubblicati secondo le norme applicabili in materia di accesso ai documenti.
5. La valutazione viene finanziata dal bilancio per l'assistenza pubblica di cui all', paragrafo 1, lettera f).
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