Art. 111

Accordi di controllo

In vigore dal 12 giu 2007
Accordi di controllo 1.   L'autorità di gestione e il comitato congiunto di controllo garantiscono la qualità dell'attuazione del programma transfrontaliero. 2.   L'autorità di gestione e il comitato congiunto di controllo eseguono i controlli in riferimento agli indicatori finanziari e agli indicatori di cui all', paragrafo 1, lettera d). 3.   Gli scambi di dati, ai fini del controllo, tra la Commissione e le autorità di cui all' vengono eseguiti per via elettronica.
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