Art. 111
Accordi di controllo
In vigore dal 12 giu 2007
Accordi di controllo
1. L'autorità di gestione e il comitato congiunto di controllo garantiscono la qualità dell'attuazione del programma transfrontaliero.
2. L'autorità di gestione e il comitato congiunto di controllo eseguono i controlli in riferimento agli indicatori finanziari e agli indicatori di cui all', paragrafo 1, lettera d).
3. Gli scambi di dati, ai fini del controllo, tra la Commissione e le autorità di cui all' vengono eseguiti per via elettronica.
Storico versioni
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