Art. 110

Comitato congiunto di controllo

In vigore dal 12 giu 2007
Comitato congiunto di controllo 1.   I paesi partecipanti istituiscono un comitato congiunto di controllo per ciascun programma transfrontaliero entro tre mesi dalla data di notifica ai paesi partecipanti della decisione di approvazione del programma transfrontaliero. I comitati congiunti di controllo si riuniscono almeno due volte l'anno, su iniziativa dei paesi partecipanti o della Commissione. Nel caso di un programma transfrontaliero attuato in base agli accordi transitori di cui all', per i paesi beneficiari in cui l'assistenza viene attuata su base decentrata il comitato congiunto di controllo svolge il ruolo del comitato di controllo settoriale di cui all'. 2.   Ciascun comitato congiunto di controllo stabilisce il proprio regolamento interno nell'ambito del quadro istituzionale, giuridico e finanziario dei paesi partecipanti e in conformità con un mandato di comitato congiunto di controllo istituito dalla Commissione, al fine di esercitare i suoi compiti conformemente al presente regolamento. Esso adotta il regolamento in accordo con l'autorità di gestione e, nel caso di un programma attuato in base agli accordi transitori di cui all', in accordo con il/i coordinatore/i nazionale/i IPA del paese/i beneficiario/i partecipante/i. 3.   Il comitato congiunto di controllo è presieduto da un rappresentante di uno dei paesi partecipanti o dell'autorità di gestione. Nel decidere la sua composizione in conformità con l', paragrafo 3, i paesi partecipanti tengono debitamente conto delle disposizioni dell'. 4.   La Commissione prende parte ai lavori del comitato congiunto di controllo con funzione consultiva. Un rappresentante della Banca europea per gli investimenti e del Fondo europeo per gli investimenti può partecipare in veste di consulente per i programmi transfrontalieri ai quali la Banca europea per gli investimenti o il Fondo europeo per gli investimenti forniscono un contributo. 5.   Il comitato congiunto di controllo si accerta dell'efficacia e della qualità dell'attuazione del programma transfrontaliero, in conformità con le seguenti disposizioni: a) esso esamina ed approva i criteri di selezione delle operazioni finanziate dal programma transfrontaliero e approva ogni eventuale revisione di tali criteri secondo le necessità della programmazione; b) esso valuta periodicamente i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi specifici del programma transfrontaliero sulla base dei documenti presentati dall'autorità di gestione e, nel caso dei programmi attuati in base agli accordi transitori di cui all', dalle strutture operative nei paesi beneficiari partecipanti; c) esso esamina i risultati dell'attuazione, in particolare il conseguimento degli obiettivi fissati per ciascun asse prioritario, nonché le valutazioni di cui all', paragrafo 4, e all'; d) esso esamina e approva le relazioni annuali e finali sull'attuazione di cui all' e, nel caso di un programma attuato in base agli accordi transitori di cui all', esamina le relazioni annuali di cui all'; e) esso è informato in merito alla relazione annuale di controllo di cui all', paragrafo 1, lettera c) e, ove opportuno nel caso di un programma attuato in base agli accordi transitori di cui all', alla/e relazione/i annuale/i sulle attività di audit di cui all', paragrafo 2, lettera b), primo trattino e alle pertinenti osservazioni formulate dalla Commissione a seguito dell’esame di tali relazioni; f) esso è responsabile della selezione delle operazioni, ma può delegare tale funzione ad un comitato direttivo che riferisce ad esso; g) esso può proporre qualsiasi revisione o esame del programma transfrontaliero di natura tale da permettere il conseguimento degli obiettivi di cui all', paragrafo 2, o da migliorarne la gestione, compresa quella finanziaria; h) esso esamina ed approva qualsiasi proposta di modifica inerente al contenuto del programma transfrontaliero.
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Comitato congiunto di controllo (Art. 110 Regolamento (UE) 2007/718) — Testo vigente | Portale Normativo