Art. 144
Relazione annuale e relazione finale sull'attuazione
In vigore dal 12 giu 2007
Relazione annuale e relazione finale sull'attuazione
1. Le strutture operative dei paesi beneficiari che partecipano ad un programma transfrontaliero inviano alla Commissione e ai rispettivi coordinatori nazionali IPA una relazione annuale e una relazione finale sull'attuazione del programma transfrontaliero previo esame da parte del comitato congiunto di controllo.
Nel caso della gestione decentrata, le relazioni vengono inviate anche ai rispettivi ordinatori nazionali.
La relazione annuale viene inviata entro il 30 giugno di ogni anno e per la prima volta nel secondo anno successivo all'adozione del programma transfrontaliero.
La relazione finale viene inviata al più tardi 6 mesi dopo la chiusura del programma transfrontaliero.
2. Le relazioni di cui al paragrafo 1 comprendono le seguenti informazioni:
a)
lo stato di avanzamento del programma transfrontaliero e degli assi prioritari rispetto ai loro obiettivi specifici verificabili, con una quantificazione, ogniqualvolta essa sia possibile, usando gli indicatori di cui all', paragrafo 1, lettera d), per asse prioritario;
b)
informazioni dettagliate sull'attuazione finanziaria del programma transfrontaliero;
c)
le misure adottate dalle strutture operative e/o dal comitato congiunto di controllo per assicurare la qualità e l'efficacia dell'attuazione, riguardanti segnatamente:
i)
le misure di controllo e valutazione, comprese le modalità per la raccolta dei dati;
ii)
una sintesi degli eventuali problemi significativi incontrati nell'attuazione del programma transfrontaliero e delle eventuali misure adottate;
iii)
il ricorso all'assistenza tecnica;
d)
le misure adottate per fornire informazioni in merito al programma transfrontaliero e per pubblicizzarlo.
Ove opportuno, le informazioni di cui alle lettere da a) a d) del presente paragrafo possono essere fornite in forma sintetica.
Le informazioni di cui alla lettera b) sono incluse nelle relazioni soltanto nel caso della gestione decentrata.
Le informazioni di cui alla lettera c) non devono essere incluse se non sussistono modifiche significative rispetto alla relazione precedente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2007:718:oj#art-144