Art. 145
Sovvenzioni
In vigore dal 12 giu 2007
Sovvenzioni
In seguito alla selezione delle operazioni congiunte in conformità con le disposizioni dell', le strutture operative (in caso di gestione decentrata) e la Commissione (in caso di gestione centralizzata) erogano una sovvenzione a favore del beneficiario principale del paese in questione.
Storico versioni
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