Art. 147

Settori e forme di assistenza

In vigore dal 12 giu 2007
Settori e forme di assistenza 1.   La componente «sviluppo regionale» può fornire sostegno alle operazioni nel quadro delle seguenti priorità: a) infrastrutture dei trasporti, in particolare le interconnessioni e l'interoperabilità tra le reti nazionali e tra le reti nazionali e quelle transeuropee; b) misure per l'ambiente riguardanti la gestione dei rifiuti, l'approvvigionamento idrico, le acque reflue urbane e la qualità dell'aria; bonifica dei siti e terreni contaminati; settori associati allo sviluppo sostenibile che presentano vantaggi ambientali, ossia l'efficienza energetica e le fonti energetiche rinnovabili; c) operazioni che rafforzano la competitività regionale e favoriscono la produttività e che promuovono in maniera sostenibile la creazione e la salvaguardia dell'occupazione, facendo ricorso in particolare alle seguenti misure i) fornitura di servizi aziendali e tecnologici per le imprese, in particolare nei seguenti settori: gestione, ricerca di mercato e sviluppo, creazione di reti; ii) accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e utilizzo delle stesse; iii) promozione dello sviluppo tecnologico, della ricerca e dell'innovazione attraverso, ad esempio, la cooperazione con gli istituti universitari e di ricerca e con i centri di ricerca e tecnologia; iv) sviluppo di reti e agglomerati di imprese; v) creazione e sviluppo di strumenti finanziari che facilitano l'accesso ai fondi rotativi attraverso i fondi di capitale di rischio, i fondi per mutui e i fondi di garanzia; vi) fornitura di infrastrutture e servizi locali che contribuiscono a favorire la creazione, lo sviluppo e la crescita delle imprese nuove e di quelle esistenti; vii) strutture per l'istruzione e la formazione destinate, ove opportuno, alla componente «sviluppo regionale» e utilizzate in stretto coordinamento con la componente «sviluppo delle risorse umane». 2.   Nell'ambito di questa componente può essere fornita un'assistenza tecnica per gli studi preliminari e il sostegno tecnico riguardanti le attività ammissibili, ivi comprese quelle necessarie per la loro attuazione. L'assistenza tecnica può anche finanziare le attività di preparazione, gestione, monitoraggio, valutazione, informazione e controllo e le attività volte a rafforzare la capacità amministrativa connessa all'attuazione dell'assistenza nell'ambito del regolamento IPA attraverso questa componente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2007:718:oj#art-147

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Settori e forme di assistenza (Art. 147 Regolamento (UE) 2007/718) — Testo vigente | Portale Normativo