Art. 148
Ammissibilità delle spese
In vigore dal 12 giu 2007
Ammissibilità delle spese
1. Le spese nell'ambito di questa componente sono ammissibili se sono state effettivamente pagate, dopo la firma dell'accordo di finanziamento a seguito dell'adozione del programma in questione. Nel caso dei progetti di grande entità di cui all', le spese non sono considerate ammissibili prima dell'adozione della decisione della Commissione che approva tali progetti, secondo quanto stabilito all', paragrafo 3.
2. Ferme restando le norme di cui all', paragrafo 3, non sono ammissibili le seguenti spese:
a)
le spese di manutenzione e di affitto;
b)
i costi di ammortamento delle infrastrutture;
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