Art. 150

Progetti generatori di entrate

In vigore dal 12 giu 2007
Progetti generatori di entrate 1.   Ai fini di questa componente, per progetto generatore di entrate si intende qualsiasi operazione proposta nell'ambito dell'assistenza preadesione che comporti un investimento in infrastrutture il cui utilizzo sia soggetto a tariffe direttamente a carico degli utenti e che generi entrate o qualsiasi operazione che comporti la vendita o l'affitto di terreni o immobili. 2.   Le spese pubbliche destinate ai progetti generatori di entrate, utilizzate per calcolare il contributo comunitario in conformità con l', corrispondono al valore scontato del costo d'investimento del progetto proposto meno il valore scontato delle entrate nette, calcolato deducendo i costi di funzionamento dalle entrate complessive dell'investimento effettuato nel corso dell'opportuno periodo di riferimento, a seconda delle caratteristiche finanziarie del progetto. 3.   Qualora il costo d'investimento non sia integralmente ammissibile a beneficiare del cofinanziamento, le entrate nette vengono imputate su base proporzionale alla parte ammissibile e a quella non ammissibile del costo d'investimento. 4.   Nel calcolo, la struttura operativa tiene conto del periodo di riferimento adeguato alla categoria di investimento in questione, della categoria del progetto, della redditività normalmente attesa per la categoria di investimento in questione, dell'applicazione del principio «chi inquina paga» e, se del caso, di considerazioni di sostenibilità, soprattutto in campo ambientale.
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Progetti generatori di entrate (Art. 150 Regolamento (UE) 2007/718) — Testo vigente | Portale Normativo