Art. 151

Settori e forme di assistenza

In vigore dal 12 giu 2007
Settori e forme di assistenza 1.   La componente «sviluppo delle risorse umane» contribuisce al rafforzamento della coesione economica e sociale e alle priorità della strategia europea per l'occupazione nel settore dell'occupazione, dell'istruzione, della formazione e dell'inclusione sociale. 2.   In particolare, il campo d'applicazione di questa componente comprende l'assistenza alle persone e si concentra sulle seguenti priorità, la cui esatta combinazione e concentrazione dipendono dalle caratteristiche economiche e sociali dei singoli paesi beneficiari: a) accrescere l'adattabilità dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori, al fine di migliorare la capacità di prevedere e gestire in maniera positiva i cambiamenti economici, promuovendo in particolare: i) l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e maggiori investimenti nelle risorse umane da parte delle imprese e dei lavoratori; ii) l'elaborazione e diffusione di modalità di organizzazione del lavoro più innovative e produttive; b) migliorare l'accesso all'occupazione e l'inserimento sostenibile nel mercato del lavoro delle persone in cerca di lavoro e di quelle inattive, prevenire la disoccupazione, in particolare la disoccupazione giovanile e la disoccupazione di lunga durata, incoraggiare l'invecchiamento attivo e prolungare la vita lavorativa e accrescere la partecipazione al mercato del lavoro, promuovendo in particolare: i) la creazione, l'ammodernamento e il rafforzamento delle istituzioni del mercato del lavoro; ii) l'attuazione di misure attive e preventive atte a garantire l'identificazione precoce delle esigenze; iii) l'accesso all'occupazione e la partecipazione sostenibile e l'avanzamento delle donne nel mondo del lavoro; iv) la partecipazione degli immigrati al mondo del lavoro, rafforzando in tal modo la loro inclusione sociale; v) la mobilità geografica e occupazionale dei lavoratori e l'integrazione dei mercati transfrontalieri del lavoro; c) potenziare l'inclusione sociale e l'integrazione delle persone svantaggiate ai fini della loro integrazione sostenibile nel mondo del lavoro e combattere ogni forma di discriminazione nel mercato del lavoro, promuovendo in particolare: i) i percorsi di integrazione e il reinserimento nel mondo del lavoro per i soggetti svantaggiati; ii) l'accettazione della diversità sul posto di lavoro e la lotta alla discriminazione; d) promuovere partenariati, patti e iniziative tramite la creazione di reti di soggetti interessati, quali parti sociali e organizzazioni non governative, a livello nazionale, regionale e locale, al fine di avviare insieme riforme nei settori dell'occupazione e dell'integrazione nel mercato del lavoro; e) accrescere e migliorare gli investimenti nel capitale umano, promuovendo in particolare: i) l'elaborazione, introduzione ed attuazione di riforme dei sistemi di istruzione e di formazione al fine di sviluppare l’occupabilità e la pertinenza di tali sistemi rispetto al mercato del lavoro; ii) una maggiore partecipazione all'istruzione e alla formazione permanenti; iii) lo sviluppo del potenziale umano nel campo della ricerca e dell'innovazione; iv) le attività di rete tra gli istituti di istruzione superiore, i centri di ricerca e tecnologici e le imprese; f) rafforzare la capacità istituzionale e l'efficienza delle pubbliche amministrazioni e dei servizi pubblici a livello nazionale, regionale e locale e, ove opportuno, delle parti sociali e delle organizzazioni non governative al fine di promuovere le riforme e il buon governo nel campo dell'occupazione, dell'istruzione e della formazione e in campo sociale. 3.   Su iniziativa del paese beneficiario può essere concessa un'assistenza tecnica nell'ambito di questa componente per promuovere le attività di preparazione, gestione, monitoraggio, sostegno amministrativo, valutazione, informazione e controllo del programma e le attività preparatorie volte a rafforzare la futura gestione dei Fondi strutturali europei. 4.   L'assistenza si concentra sulle politiche e attività capaci di innescare un cambiamento politico e di migliorare il buon governo e il partenariato.
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Settori e forme di assistenza (Art. 151 Regolamento (UE) 2007/718) — Testo vigente | Portale Normativo