Art. 142
Comitato congiunto di controllo
In vigore dal 12 giu 2007
Comitato congiunto di controllo
1. Nel caso dei programmi transfrontalieri tra paesi beneficiari, questi ultimi istituiscono un comitato congiunto di controllo per ciascun programma transfrontaliero. Il comitato congiunto di controllo svolge il ruolo dei comitati di controllo settoriali di cui all'. In deroga all', paragrafo 1, esso viene istituito entro tre mesi dall'entrata in vigore del primo accordo di finanziamento relativo al programma.
I comitati congiunti di controllo si riuniscono almeno due volte l'anno, su iniziativa dei paesi partecipanti o della Commissione.
2. Ciascun comitato congiunto di controllo stabilisce il proprio regolamento interno in conformità con un mandato di comitato congiunto di controllo conferito dalla Commissione e nell'ambito del quadro istituzionale, giuridico e finanziario dei paesi partecipanti in questione, al fine di esercitare i suoi compiti conformemente al presente regolamento. Esso adotta tale regolamento interno.
3. Il comitato congiunto di controllo è presieduto da un rappresentante di uno dei paesi partecipanti.
Ciascun paese partecipante nomina i propri rappresentanti, ivi compresi i rappresentanti della struttura operativa responsabile del programma, incaricandoli di partecipare al comitato congiunto di controllo. Per quanto riguarda la composizione del comitato congiunto di controllo, si tiene debitamente conto delle disposizioni dell'.
4. La Commissione prende parte ai lavori del comitato congiunto di controllo in veste consultiva.
5. Il comitato congiunto di controllo accerta l'efficacia e la qualità dell'attuazione del programma transfrontaliero, in conformità con le seguenti disposizioni:
a)
esso esamina ed approva i criteri di selezione delle operazioni finanziate dal programma transfrontaliero e approva ogni eventuale revisione di tali criteri secondo le necessità della programmazione;
b)
esso valuta periodicamente i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi specifici del programma transfrontaliero sulla base dei documenti presentati dalle strutture operative dei paesi beneficiari partecipanti;
c)
esso esamina i risultati dell'attuazione, in particolare il conseguimento degli obiettivi fissati per ciascun asse prioritario, nonché le valutazioni di cui all', paragrafo 4, e all';
d)
esso esamina e approva le relazioni annuali e finali sull'attuazione di cui all';
e)
esso è informato, ove opportuno, della/e relazione/i annuale/i sulle attività di audit di cui all', paragrafo 2, lettera b), primo trattino, e delle pertinenti osservazioni formulate dalla Commissione a seguito dell’esame di tale relazione;
f)
esso è responsabile della selezione delle operazioni, ma può delegare tale funzione ad un comitato direttivo;
g)
esso può proporre qualsiasi revisione o esame del programma transfrontaliero che potrebbero permettere il conseguimento degli obiettivi di cui all', paragrafo 2, o migliorarne la gestione, compresa quella finanziaria;
h)
esso esamina ed approva qualsiasi proposta di modifica del contenuto del programma transfrontaliero.
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